Se, al 31 dicembre 1973, un nuovo Accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo e' stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente perche' esso possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste dall'Accordo a questo fine, ma se questo nuovo Accordo non e' entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, questo Protocollo sara' ricondotto oltre il 31 dicembre 1973 fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;854~protocollo-art9 · fonte del testo