1. Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo. 2. L'adesione al presente Protocollo sara' considerata come una adesione all'Accordo cosi' rinnovato. 3. L'adesione avverra' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario e prendera' effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, se questa data e' posteriore all'altra.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;291~protocollo-art9 · fonte del testo