Le Parti Contraenti collaboreranno in modo da eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo della navigazione fra i porti dei due Paesi e si asterranno da ogni misura che possa limitare le attivita' delle loro navi.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art3 · fonte del testo