Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie a promuovere il traffico marittimo tra l'Italia e l'Egitto ed incoraggeranno la collaborazione fra le navi della Repubblica italiana e le navi della Repubblica Araba d'Egitto nel campo del trasporto marittimo tra i porti dei due Paesi, fatti salvi i diritti delle navi battenti bandiera di paesi terzi.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art3 · fonte del testo