fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sara' responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sara' sottomessa all'approvazione delle Parti'.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;29~accordo-art6 · fonte del testo