[1]Art. IV.

[2]1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente accordo, le Parti possono prendere in considerazione l'istituzione di una Commissione congiunta di cooperazione scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti designati da ciascuna Parte contraente. Le funzioni della Commissione congiunta possono includere la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione dei programmi e dei protocolli. 2. La Commissione congiunta si puo' riunire alternativamente in Italia o a Singapore secondo quanto stabilito di comune accordo.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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