fini del presente Accordo, le spese per il trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un paese all'altro, saranno sostenute dalla Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterra' le spese di alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali, comunque a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo. Il contributo di ogni Parte per la realizzazione dei programmi, progetti ed attivita' previsti nel presente Accordo, avverra' secondo i modi e le modalita' espressi negli accordi specifici.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;29~accordo-art7 · fonte del testo