Le Autorita' competenti possono concordare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. In particolare, esse devono provvedere a designare i necessari Organismi di collegamento nel rispettivo Paese per agevolare l'applicazione della Convenzione stessa.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art25 · fonte del testo