1. Nell'applicazione della presente Convenzione le Autorita' e gli Organismi dei due Paesi devono prestarsi reciprocamente i propri buoni uffici nella stessa misura prevista per l'applicazione della propria legislazione. 2. La corrispondenza delle Autorita' e degli Organismi, nonche' le richieste degli interessati possono essere redatte in lingua italiana, svedese, francese o inglese. 3. Le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono chiedere informazioni direttamente alle Autorita' e agli Organismi dell'altro Paese per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art26 · fonte del testo