Il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno - negli interessi della navigazione - il permesso di recarsi nell'Ufficio consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art10 · fonte del testo