Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le universita' di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le universita' che prevedano: - lo scambio di professori e di ricercatori, - la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune, - seminari e congressi.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art2 · fonte del testo