- Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si informeranno reciprocamente sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art2 · fonte del testo