[1]IN VIGORE

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, da parte degli Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della Convenzione. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per uno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che lo ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 precedente, sia il novantesimo giorno dopo la data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione d'integrazione economica, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sia nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica, con preferenza per la data piu' tardiva. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo in aggiunta agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art37 · fonte del testo