[1]in vigore

[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichera', accettera' o approvera' il presente Protocollo o che vi aderira' dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data e' posteriore.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art18 · fonte del testo