[1]TRANSFRONTALIERI ILLECITI

[2]1. Ciascuna Parte adotta misure nazionali atte a prevenire ed a reprimere, se del caso, i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati che contravvengono alle misure nazionali adottate da detta Parte per applicare il presente Protocollo. Questi movimenti saranno considerati movimenti transfrontalieri illeciti. 2. In caso di movimento transfrontaliero illecito, la Parte che subisce il danno puo' chiedere alla Parte di origine di eliminare a sue spese gli organismi viventi modificati in questione, rimpatriandoli o distruggendoli, a seconda di come convenga. 3. Ciascuna Parte mette a disposizione del Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, le informazioni relative ai casi di movimenti transfrontalieri illeciti che la concernono.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art25 · fonte del testo