[1]SOCIO ECONOMICHE

[2]1. Le Parti, quando prendono una decisione concernente l'importazione, in forza del presente Protocollo o in virtu' delle misure nazionali che esse hanno adottato per applicare il Protocollo, possono tener conto, compatibilmente con i loro obblighi internazionali, delle incidenze socioeconomiche prodotte dall'impatto degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, in considerazione del valore della diversita' biologica in particolare per le comunita' autoctone e locali. 2. Le Parti sono incoraggiate a cooperare alla ricerca ed allo scambio d'informazioni sull'impatto socio economico degli organismi viventi modificati, in particolare per le comunita' autoctone e locali.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art26 · fonte del testo