[1]-PARTI

[2]1. I movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati fra Parti e non Parti devono essere compatibili con l'obiettivo del Protocollo. Le Parti possono concludere accordi ed intese bilaterali, regionali o multilaterali con non-Parti riguardo a tali movimenti transfrontalieri. 2. Le Parti incoraggiano le non-Parti ad aderire al Protocollo ed a comunicare al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, informazioni appropriate sugli organismi viventi modificati, fuorusciti sul loro territorio o che sono oggetto di movimenti a destinazione o in provenienza da zone dipendenti dalla loro giurisdizione nazionale.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art24 · fonte del testo