L'estradizione sara' rifiutata:

  • a)se le infrazioni a motivo delle quali essa e' domandata sono state commesse nello Stato richiesto;
  • b)se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto;
  • c)se la prescrizione dell'azione o della pena si e' verificata secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento del ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto;
  • d)se le infrazioni sono state commesse fuori dal territorio dello Stato richiedente da uno straniero, e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio. La estradizione potra' essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art20 · fonte del testo