In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' concessa soltanto nella misura in cui sara' stato cosi' deciso con semplice scambio di lettere per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicata.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art19 · fonte del testo