Le Alte Parti Contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino si accertera' al momento della domanda di estradizione. Tuttavia, la Parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, allorche' l'altra Parte inviera' per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sara' informata del seguito che sara' dato alla domanda.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art15 · fonte del testo