Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti o condannati dalle autorita' giudiziarie dell'altro Stato.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art14 · fonte del testo