Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con il suo articolo 7; c. ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato ail presente Protocollo. Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;257~protocollo-art8 · fonte del testo