Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' gli Stati membri del Consiglio riguardo a: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con l'Articolo 3; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa al presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (Seguono firme)

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;17~convenzione-art4 · fonte del testo