1. Lo Stato in cui EUROFOR avra' sede permanente si impegna a mettere gratuitamente a disposizione di questa le installazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. 2. Le installazioni destinate all'uso ufficiale di EUROFOR sono inviolabili come anche lo sono i suoi archivi in qualunque luogo essi si trovino. Nessun rappresentante dello Stato di accoglienza potra' entrare nelle suddette installazioni senza il consenso del Generale che comanda EUROFOR o altro funzionario a questo delegato. Il consenso e' presunto in caso di calamita' naturale, di incendio o altro evento che richiede misure immediate. 3. I beni mobili ed immobili di proprieta' di EUROFOR o messi a sua disposizione sono esenti da perquisizione, requisizione, esproprio ed altre misure analoghe. 4. Non potra' essere adottato nei confronti dell'EUROFOR nessun provvedimento esecutivo di sequestro o confisca di beni o fondi.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art9 · fonte del testo