Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, i membri della Forza e della componente civile di EUROFOR che eleggono domicilio nello Stato di accoglienza soltanto per lo svolgimento delle loro funzioni a servizio di EUROFOR, sono considerati come se avessero mantenuto il loro domicilio fiscale nello Stato d'origine, il quale versa loro le retribuzioni dovute per il servizio svolto presso EUROFOR. Detta disposizione si applica altresi' al coniuge che non esercita un'attivita' professionale o commerciale nello Stato di accoglienza.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art33 · fonte del testo