1. Per l'adempimento dei compiti assegnati ad EUROFOR, su decisione del CIMIN, le Parti possono far stazionare e dispiegare le loro forze nel territorio delle altre Parti. 2. Lo stazionamento ed il dispiegamento nel territorio di uno Stato terzo al presente Trattato saranno oggetto di uno strumento internazionale specifico che ne fissera' le condizioni nel rispetto dei principi fondamentali del presente Trattato.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art8 · fonte del testo