[1]1. EUROFOR puo' essere impiegata in operazioni indipendenti o congiunte con altre forze, per

  • a)missioni umanitarie o per evacuazione di cittadini;
  • b)missioni di mantenimento della pace;
  • c)missioni di forze di combattimento per la gestione di crisi, comprese le operazioni di ripristino della pace.

[2]2. Ai fini dello svolgimento delle proprie missioni, EUROFOR puo' condurre esercitazioni o operazioni sul territorio di uno stato terzo e puo' avere a sua disposizione contingenti di Stati membri della UEO. 3. L'adempimento di dette missioni non deve compromettere la partecipazione delle unita' EUROFOR ai compiti di difesa comune, in applicazione dell'Articolo V del Trattato di Bruxelles modificato, e dell'articolo 5 del Trattato di Washington.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art5 · fonte del testo