Qualsiasi cittadino di una delle Parti, non appartenente ne' alla Forza ne' alla componente civile, ma che svolge in questo ambito una particolare missione di natura tecnica o scientifica e' considerato, per la sola durata della missione ed esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente Trattato, come appartenente alla Forza o alla componente civile.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art15 · fonte del testo