1. Le Parti attuano misure che garantiscono la protezione delle informazioni, documenti e materiali ricevuti o trasmessi da EUROFOR ed ai quali e' assegnata una classifica che ne limita la diffusione. 2. Dette misure di protezione sono oggetto di accordo tra le Parti. 3. Ai sensi dell'articolo 4 di cui al presente Trattato, lo scambio d'informazioni classificate tra EUROFOR, la UEO, la NATO e le altre organizzazioni internazionali, nonche' la protezione di dette informazioni, sono regolate da specifici accordi.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art11 · fonte del testo