[1]dell'integrazione attribuita per il trattamento minimo di pensione

[2]Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art15 · fonte del testo