Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportarno che l'altra parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 20 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art21 · fonte del testo