[1]in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente

[2]I lavoratori che hanno diritto alle prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in conformita' alla legislazione di una delle Parti contraenti, e che soggiornano o risiedono sul territorio della Parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'istituzione competente beneficiano:

  • a)delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale erogate dall'Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica o, in alternativa, a loro scelta, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero ad essa iscritti: tuttavia in quest'ultimo caso, la durata dell'erogazione delle prestazioni e' determinata dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
  • b)delle prestazioni in denaro corrisposte dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art16 · fonte del testo