[1]a bordo della nave

[2]In caso di decesso o sparizione a bordo della nave dello Stato di invio del comandante o di un membro dell'equipaggio che non siano cittadini dello Stato di residenza, il funzionario consolare ha il diritto di predisporre l'inventano degli effetti, valori e altri oggetti lasciati a bordo dalla persona deceduta o sparita e di adottare tutte le misure necessarie per la conservazione ditali beni.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art51 · fonte del testo