in materia di successione in casa di decesso a bardo 1. In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del Comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il funzionario consolare hanno competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti. 2. Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata dallo stesso alle Autorita' dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per la conservazione dei beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso e, se del caso, per la liquidazione della successione. 3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art58 · fonte del testo