[1]relative agli aeromobili

[2]Le disposizioni contenute negli articoli da 47 a 51 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali sull'aviazione civile vigenti tra le due Parti Contraenti e altri accordi internazionali cui partecipano le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art52 · fonte del testo