[1]Modalita' esecutive della cooperazione

[2]4. La cooperazione tra le Parti nel settore della difesa potra' concretizzarsi, tra le altre cose, nei seguenti modi: 4.a. incontri di rappresentanti delle Parti, nominati dai rispettivi Ministeri della Difesa; 4.b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti; 4.c. partecipazione incrociata ad attivita' addestrative e ad esercitazioni; 4.d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; 4.e. contatti fra istituti militari similari; 4.f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, seminari, conferenze e corsi; 4.g. visite di navi, aerei e di altre strutture militari; 4.h. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche; 4.j. scambi nel campo delle attivita' culturali e sportive;

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;242~memorandum-art4 · fonte del testo