[1]- Natura della ricerca antidoping

[2]Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all'articolo 24, gli Stati parte si assicurano che quest'ultima sia condotta:

[3](a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute; (b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi; (c) adottando opportune precauzioni affinche' i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente ne' servire per il doping.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art25 · fonte del testo