[1]- Misure atte a facilitare i controlli antidoping

[2]In base alle necessita', gli Stati parte:

[3](a) incoraggiano e facilitano l'esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e i controlli fuori gara o in gara; (b) incoraggiano e facilitano la stipula, da parte delle organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli; (c) si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art12 · fonte del testo