- Le Parti faciliteranno la realizzazione di viaggi e l'invio di missioni, da effettuarsi da propri docenti, ricercatori ed esperti, scrittori, artisti, musicisti ed altre personalita' con il fine di partecipare a riunioni o colloqui, dare conferenze, scrivere o preparare opere e articoli letterari, tenere corsi, presentare esposizioni, offrire concerti o dare corso ad attivita' similari su temi culturali, artistici, storici, letterari o musicali che interessino entrambi i Paesi. Le Parti contraenti promuoveranno altresi' le visite e la esibizione di orchestre, di gruppi musicali, di danza, di teatro e di folklore.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art7 · fonte del testo