[2]1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle prorie disponibilita', l'attivita' delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonche' l'attivita' delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie. 2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
a)gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b)gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione;
c)gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
3)Le Parti favoriranno altresi' la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016. 129 parole tolte, 160 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarieaggiunto: nel settore dell'istruzione
tolto: Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di ciascun Paese, prerequisito obbligatorio e' un titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarita') o un titolo equivalente, purche' tutti i requisiti e gli ordinamenti previsti da ciascun corso di laurea siano soddisfatti, come previsto dall'ordinamento di ciascun Paese. Saranno inoltre applicate le disposizioni di ciascun Paese relative alle verifiche della conoscenza della lingua ufficiale nonche' le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. Quei candidati che hanno frequentato, durante il loro percorso scolastico, corsi di almeno un triennio per lo studio della lingua del Paese ospitante, saranno esonerati dalle specifiche prove d'esame per la certificazione della competenza linguisticaaggiunto: 1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle prorie disponibilita', l'attivita' delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonche' l'attivita' delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie. 2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
aggiunto: a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
aggiunto: b) gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione;
aggiunto: c) gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
aggiunto: 3) Le Parti favoriranno altresi' la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art3 · fonte del testo
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