Art. 5 (Atto di revisione)

[1](1) Il presente atto di revisione e' aperto, fino alla sua entrata in vigore, all'adesione degli Stati parti della Convenzione e degli Stati che ratificano la Convenzione o che vi aderiscono.

[2](2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.

Testo vigente dal 3 dicembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2007-11-29;224~atto-di-revisione-art5 · fonte del testo