Art. 9 (Atto di revisione)

[1]E NOTIFICHE

[2](1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania effettua copie certificate conformi del presente atto di revisione e le trasmette ai Governi degli Stati contraenti e degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtu' dell'articolo 166, paragrafo 1.

[3](2) Il governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
  • b)la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.

[4]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari a tal fine designati, dopo avere presentato i loro pieni poteri, riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione.

[5]FATTO a Monaco, il ventinove novembre duemila: in un esemplare in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Questo esemplare e' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.

Testo vigente dal 3 dicembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2007-11-29;224~atto-di-revisione-art9 · fonte del testo