e notifiche

  • 1)Il governo della Repubblica Federale di Germania stabilisce copie certificate conformi del presente atto di revisione e li trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti, ai governi degli altri Stati contraenti nonche' ai governi degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtu' dell'articolo 166 paragrafo 1, lettera a.
  • 2)Il Governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
  • b)la data di entrata in vigore del presente atto di revisione. IN FEDE Di CHE, i plenipotenziari autorizzati a tal fine, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione. Fatto a Monaco, il 17 dicembre millenovencentonovantuno in un esemplare redatto in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Tale esemplare e' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;125~atto-art5 · fonte del testo