[1]Articolo IV

[2]Giurisdizione l. Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di tale Stato. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, fatte salve le leggi dello Stato di origine, per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Testo vigente dal 18 dicembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;200~accordo-artiv · fonte del testo