[1]Risarcimento Danni

[2]1. Ciascuna Parte rinuncera' a promuovere azioni civili nei confronti della Controparte o membro delle Forze Armate della Controparte a causa di danni commessi nell'esecuzione di attivita' derivanti dal presente Accordo.

[3]2. Se un membro della Forze Armate o una Parte, causa, intenzionalmente o per colpa grave, una perdita o un danno a terze Parti, sara' responsabile di detta perdita o danno conformemente a quanto previsto dalle leggi della Parte ospitante.

[4]3 Sulla base della legge interna della Parte Ospitante, le Parti indennizzeranno terze parti per perdite o danni causati da membri delle loro Forze Armate commessi durante l'esercizio di attivita' derivanti dal presente Accordo.

[5]4. Se le Parti sono responsabili in solido di ogni perdita o danno causato durante o in connessione alle attivita' derivanti da questo Accordo, rimborseranno rispettivamente la relativa perdita o danno.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art9 · fonte del testo