Qualora venga richiesta l'estradizione di una persona che alla data della domanda sia minore degli anni diciotto, la Parte richiesta, ove la consideri come proprio residente abituale e ove ritenga che l'estradizione ne renderebbe difficile il reinserimento sociale e la riabilitazione, puo' raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni. Tuttavia se quest'ultima Parte insiste nella richiesta, l'estradizione non potra' essere rifiutata per i motivi sopra esposti.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art14 · fonte del testo