di richieste 1. Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o piu' stati, la Parte richiesta decidera' a quale di questi Stati dovra' essere estradata la persona e comunichera' la propria decisione alla Parte richiedente. 2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terra' in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare:

  • a)se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravita' dei vari reati;
  • b)il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
  • c)le date delle richieste;
  • d)la nazionalita' ed il luogo di residenza abituale della persona; e e) la possibilita' di una susseguente estradizione verso un altro Stato.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art14 · fonte del testo