COMPLEMENTARI Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte richiedera' tutte le informazioni complementari necessarie, che dovranno essere fornite nel termine di 45 giorni. Se a cagione di circostanze speciali la Parte richiedente non possa fornire tali informazioni entro il termine predetto, le Parti concorderanno un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art13 · fonte del testo