[1]Denuncia

[2]1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo ad un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente. 3. A seguito della denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 4 maggio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, turkmena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra i testi, prevarra' il testo inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;217~accordo-art14 · fonte del testo