[1]Denuncia

[2]1. Ciascuna Parte puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte. 3. Nonostante la denuncia dell'Accordo, le parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Londra il 16 settembre 2013, in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;12~accordo-art13 · fonte del testo